Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
4 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1964 al 16 dicembre 2010. 175 parole tolte.
tolto: Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, sono sostituiti dai seguenti: "Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 19 della tabella allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad un Ufficio del registro o ad un "Ufficio doganale" per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio della Repubblica. La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, e' quella risultante dal bollo a calendario apposto dallo Ufficio del registro o dall'Ufficio doganale sulle accennate fatture".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-03-24;112~artunico · fonte del testo