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Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, sono sostituiti dai seguenti: "Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 19 della tabella allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad un Ufficio del registro o ad un "Ufficio doganale" per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio della Repubblica. La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, e' quella risultante dal bollo a calendario apposto dallo Ufficio del registro o dall'Ufficio doganale sulle accennate fatture".
Testo in vigore dal 6 aprile 1959 al 28 settembre 1962
