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Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, sono sostituiti dai seguenti: "Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 19 della tabella allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad un Ufficio del registro o ad un "Ufficio doganale" per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio della Repubblica. La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, e' quella risultante dal bollo a calendario apposto dallo Ufficio del registro o dall'Ufficio doganale sulle accennate fatture". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 agosto 1962, n. 1347
1La L. 16 agosto 1962, n. 1347 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La norma di esenzione dall'imposta generale sulla entrata prevista dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, non si applica alle vendite di merci di origine estera, esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste in essere nel territorio della Repubblica fra ditte quivi operanti".
Testo in vigore dal 28 settembre 1962 al 29 aprile 1964
