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[1]I cessionari degli autori e dei loro eredi o legatari in forza di cessioni assolute di diritti di autore stipulate sotto il regine del testo unico approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, hanno la facolta', dietro pagamento agli autori od ai loro eredi o legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per l'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui all'art. 2.

[2]La facolta' prevista nel precedente comma non puo' essere dai cessionari esercitata nei riguardi dei diritti di rappresentazione e di esecuzione qualora, entro un anno dalla scadenza del termine di durata dei diritti stessi di cui al testo unico suddetto, gli eredi o legatari degli autori abbiano dichiarato di voler riprendere la disponibilita' dell'opera.

[3]Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovra' essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facolta' cedute.

Testo in vigore dal 15 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1216~art3 · fonte del testo