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[1]L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalita' di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo fra le parti, da un Collegio arbitrale di cinque membri, nominati uno da ciascuna delle parti, uno dal Sindacato nazionale fascista autori e scrittori o dal Sindacato nazionale fascista musicisti, uno dalla Federazione nazionale fascista industriali editori o dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e il quinto, con funzioni di presidente, dai quattro arbitri cosi' nominati, e, in mancanza di accordo dal presidente della Corte di appello del luogo di domicilio del cessionario.

[2]Il Collegio decidera' come amichevole compositore.

Testo in vigore dal 15 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1216~art4 · fonte del testo