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[1]Il cessionario che intenda avvalersi delle facolta' di cui all'art. 3 della presente legge, dovra' almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui al testo unico approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, darne comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari.

[2]Se il periodo esclusivo sia gia' scaduto o venga a scadere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di cui sopra dovra' essere fatta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

[3]La comunicazione sara' fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il cessionario ignori quali siano gli attuali titolari del diritto di autore o quale sia la loro dimora o residenza, la comunicazione sara' sostituita dall'inserzione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, ripetuto dopo una settimana, di intervallo.

[4]Effettuata la comunicazione ai titolari suddetti nei modi indicati, il cessionario potra' continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto di autore, salvo il diritto dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto del corrispettivo secondo le disposizioni della presente legge. Qualora, peraltro, i titolari suddetti si palesino dopo cinque anni dalla data di comunicazione o dalla prima inserzione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma precedente, non si terra' conto, nella fissazione del corrispettivo, del periodo anteriore all'ultimo quinquennio, salvo casi di comprovata forza maggiore.

Testo in vigore dal 15 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1216~art5 · fonte del testo