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[1]Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 277, che accorda agevolazioni doganali a favore del carbone fossile e del coke impiegato nella produzione di ghisa, e' sostituito dal seguente:

[2]«Per il carbone coke ottenuto nel Regno, impiegato nella indicata produzione, secondo quanto dispone l'art. 1, e' concesso il rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposto sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione del detto coke».

Testo in vigore dal 20 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2025~art1 · fonte del testo