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Il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e' sostituito dal seguente: "Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio".

Testo in vigore dal 8 maggio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-04-23;415~art2 · fonte del testo