Art. 2 — Funzioni dei magistrati di Tribunale
I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore. ((Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio)).
Testo vigente dal 23 maggio 1952
