I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore. ((Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio)).

Testo vigente dal 23 maggio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 62/1990

    Parametro
    2 febbraio 1990

    Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comm…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1951 al 23 maggio 1952. 3 parole tolte.

I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore. Ad esercitare le predette funzioni tolto: presso i Tribunali possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392~art2 · fonte del testo