Art. 2
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La disposizione sub lettera e) dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, recante, disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri e richiamata in vigore ai sensi dell'articolo precedente, e' modificata come segue: "e) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualita' o alla durata del servizio medesimo, nonche', se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene".
Testo in vigore dal 12 luglio 1960 al 22 dicembre 2008
