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Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' ridotto a trenta giorni.

Testo in vigore dal 1 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-06;679~art1 · fonte del testo