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[1]Il comma 1° dell'art. 6 della legge 20 gennaio 1934-XII, n. 115, e' sostituito dal seguente:
[2]«Il soccorso non sara' corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere e) ed f) dell'art. 4, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui».
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
