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[1]Il comma 1° dell'art. 6 della legge 20 gennaio 1934-XII, n. 115, e' sostituito dal seguente:

[2]«Il soccorso non sara' corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere e) ed f) dell'art. 4, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui».

Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1844~art1 · fonte del testo