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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Al primo comma dell'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, e' sostituito il seguente:

[8]«La presente legge entrera' in vigore il 1° luglio 1927; ma e' in facolta' del Ministro per le colonie, con suo decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, di sospendere, fino a non oltre il 30 giugno 1933, l'applicazione di quelle norme che egli ritenga non immediatamente attuabili».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1930 - Anno VIII

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - De Bono - Mosconi.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;506~art1 · fonte del testo