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L'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, e' sostituito dal seguente: "Alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo Presidente ed il Procuratore generale, magistrati di Corte d'appello in numero non superiore a 30 per la Corte e a 10 per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 per la Corte e a 12 per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennita'. Con decreto del primo Presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati di Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del Procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione. L'applicazione non e' ammessa e, se gia' avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati di tribunale che siano stati sottoposti con esito negativo al giudizio previsto dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai fini della nomina a magistrato di Corte di appello, nonche' nei riguardi dei magistrati di Corte di appello che nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, siano stati dichiarati non idonei. Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte stessa".
Testo in vigore dal 16 dicembre 1971 al 27 marzo 2001
