Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse".

Testo vigente dal 16 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-22;1176~artunico · fonte del testo