Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 7 marzo 2019
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 7 marzo 2019
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie
1) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere "; 2) dichiara non fondata la questione di legitti…
Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 18 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 1 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui la norma non fissa un termine massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore, è manifestamente infondata sia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - in quanto già definita nel senso dell'infondatezza con precedenti decisioni, dalle quali non si rinvengono ora motivi per discostarsi - sia in riferimento all'art.24 Cost., essendo il richiamo a tale precetto del tutto inconferente, considerata la natura della diffida (che si concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento e che non produce, di per sé, effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali) e del procedimento a seguito del quale la diffida stessa viene pronunciata (consistente in una procedura che sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo). - cfr. O. n. 499/1987, Sent. 76/1970.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Mentre le misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, rimpatrio obbligatorio etc. sono per loro natura temporanee in virtu` dell'effetto riduttivo delle liberta` individuali, la diffida, in quanto ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento, spiega i suoi effetti fino al momento in cui l'interessato non ne abbia chiesto, ed ottenuto, l'annullamento o la revoca in sede amministrativa a seguito di cambiamento di condotta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - dell'art. 1 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui non fissa un termine massimo di efficacia del provvedimento di diffida del questore). - v. S. n. 23/1964.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Le misure di prevenzione della diffida e del rimpatrio con foglio di via non si traducono in provvedimenti restrittivi della liberta` personale o coercitivi, ma esclusivamente obbligatori, di guisa che colui che ne e` colpito e` soltanto soggetto a determinate sanzioni se non li osserva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423).
Art. 16 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale allorche` manchi qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione e difetti persino l'indicazione delle specifiche norme di legge delle quali il giudice a quo ritiene di dover fare applicazione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sollevata in riferimento all'art. 25, ult, comma, Cost.).
Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata dai pretori di Venezia, Legnano, Latisana e Codroipo con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 16 e 25 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consu…
Art. 16 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Non può affermarsi che la decisione circa l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pur promanando formalmente dall'Autorità giudiziaria sia in realtà fondata su un provvedimento assolutamente discrezionale quale la diffida del questore (art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Infatti, l'autorità di p.s. non può agire a proprio arbitrio, sulla base di semplici sospetti, poiché è richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di fatti che siano manifestazione concreta della proclività al delitto dell'agente e siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili (sent. n. 23 del 1964); ne' va dimenticato che le stesse informazioni della p.s. sono in ogni caso liberamente valutabili dal giudice, che deve decidere in ordine all'applicazione della misura di prevenzione, al pari di ogni altro elemento di prova acquisito al processo. Non sono pertanto fondati, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., i dubbi sotto tale profilo prospettati circa la legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
Art. 13 cost. · Art. 14 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, già dichiarata manifestamente infondata con sentenza n. 76 del 1970. Cfr.: pure sent. n. 27/59; 5/60; 126/62; 23 e 68/64; 32/69.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, già dichiarata infondata con sentenza n. 76/1970.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,e sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 25, e 27 della Costituzione. Cfr.: sent. 27/59; 45/60; 126/62; 23/64; 68/64; 32/69.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.
Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, nella parte in cui detto articolo dispone "possono essere diffidati dal Questore", e di ogni altra conseguenziale questione sulla stessa legge, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, perché già decisa in tal senso con sentenza costituzionale n. 32 del 27 febbraio 1969.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Discrezionalità non significa arbitrio, in quanto deve essere esercitata per il conseguimento dei fini per i quali la legge l'ha conferita. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata nel presupposto che, nell'esercizio dei poteri con detti articoli conferitigli, il questore potrebbe sottoporre a misure di prevenzione soltanto alcune e non tutte le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, con una disparità di trattamento, che implicherebbe violazione del principio di eguaglianza.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il fatto che il giudice a quo abbia prospettato la questione con riferimento a tutte le categorie di persone contemplate dalla norma impugnata (nel caso art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1424, sulle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose) e non soltanto a quelle nelle quali rientrerebbero, nella specie, le persone a cui carico è stato promosso il procedimento principale, non può condurre ad una dichiarazione di inammissibilità della questione sollevata, allorché, come nel caso, nella ordinanza di rinvio si assuma che la indeterminatezza con la quale è formulata tutta l'elencazione esclude la possibilità di attribuire con certezza una condotta concreta ad una delle categorie ivi previste.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.
Non può considerarsi osservato il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando l'ordinanza del giudice a quo omette di indicare le norme costituzionali violate e, senza porsi il problema della rilevanza della risoluzione della questione di legittimità costituzionale ai fini del decidere, solleva la questione stessa con riferimento a una disposizione non attinente ai capi di imputazione, oggetto del giudizio penale principale. Cfr.: 18/1956 A, 48/1957 A, 69/1957 B, 76/1957, 39/1958.
Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2011 al 7 marzo 2019.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1)".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art1 · fonte del testo