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In deroga il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, il provveditore agli studi, accertata per singole cattedre una deficienza di personale abilitato o laureato, entro il 31 gennaio di ogni anno ne informa il Ministero ai fini dell'insegnamento, per l'anno scolastico successivo, degli insegnanti di ruolo nella scuola elementare abilitati o laureati, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito. Gli insegnanti di cui al precedente comma sono collocati nelle graduatorie provinciali degli abilitati e dei laureati, valutandone i titoli secondo la tabella annuale allegata all'ordinanza ministeriale per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie. Gli insegnanti di cui ai precedenti commi saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dagli insegnanti elementari di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea e, al di la' di tale concorrenza, coi criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 583. Gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati o laureati, possono fare domanda di inserimento in altra graduatoria provinciale oltre quella del proprio Provveditorato, sempreche' concorrano le condizioni previste dal primo comma del presente articolo. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonche' i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 1 agosto 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-07-06;620~art1 · fonte del testo