Qualora il Ministro per la marina mercantile, nel caso in cui il tonnellaggio che puo' essere finanziato a norma, del primo comma dell'art. 26 non fosse tale da coprire il complesso del tonnellaggio perduto per causa di guerra ed ammissibile ai benefici dell'articolo stesso, si avvalga della facolta' di cui all'art. 2 per invitare gli interessati a raggrupparsi, coloro che non aderissero a tale invito nei termini stabiliti si intendono aver rinunciato ai benefici della legge.

Testo vigente dal 22 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-12;348~art14 · fonte del testo