Il Ministro per la marina mercantile ha la facolta' di disporre in ogni tempo ispezioni, accertamenti e controlli in genere, allo scopo di stabilire se i benefici concessi in base all'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, siano stati devoluti realmente a favore dei sinistrati previsti dalla norma predetta. In caso contrario il Ministro ha facolta' di promuovere la revisione delle condizioni speciali dei finanziamenti.
Testo vigente dal 14 aprile 1953
