Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1951 al 22 dicembre 2008. 267 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, e' dovuto un diritto erariale nella seguente misura: per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento; per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200: 40 per cento, Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:
tolto: Y = 0,0005 X² + 0,0486 X + 10,28 dove X, che indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200. Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve alternarsi giornalmente con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:
tolto: a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;
tolto: b) da uno spettacolo di rivista;
tolto: c) da uno spettacolo di operetta;
tolto: d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;
tolto: e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni. La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte di funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria". Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli di cui al presente articolo, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazioni di lira.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-04-02;226~art2 · fonte del testo