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[1]L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, e' dovuto un diritto erariale nella seguente misura: per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento; per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200: 40 per cento, Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:
[2]Y = 0,0005 X² + 0,0486 X + 10,28 dove X, che indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200. Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve alternarsi giornalmente con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:
- a)da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;
- b)da uno spettacolo di rivista;
- c)da uno spettacolo di operetta;
- d)da uno spettacolo di compagnia di prosa;
- e)da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni. La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte di funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria". Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli di cui al presente articolo, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazioni di lira.
Testo in vigore dal 16 aprile 1951 al 22 dicembre 2008
