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Il diritto erariale dovuto sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli e' stabilito nella misura del 18 per cento.

Testo in vigore dal 16 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;226~art3 · fonte del testo