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Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le tabelle delle aliquote intermedie secondo le formule indicate nei precedenti articoli 1 e 2.

Testo in vigore dal 16 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;226~art7 · fonte del testo