Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1961 al 1 gennaio 1994. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I fondi di riserva, degli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario devono essere impiegati nei seguenti modi: mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle; contanti in cassa; titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario; cartelle fondiarie di propria emissione; cartelle di credito agrario; conti correnti con l'Istituto di emissione o con quelle aziende di credito con le quali gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario intrattengono rapporti di corrispondenza per il servizio di collocamento delle proprie cartelle. Rimane fermo, limitatamente al capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, il disposto dell'art. 83 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-24;1306~art1 · fonte del testo