Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1961 al 1 gennaio 1994. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e' aggiunto un nuovo comma del seguente tenore: "Gli istituti stessi, peraltro, dietro autorizzazione dell'Organo di vigilanza, possono acquistare immobili per importi non eccedenti la meta' degli utili di bilancio che vengono passati a riserva, con decorrenza dal bilancio in corso al momento della entrata in vigore della presente norma".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-24;1306~art2 · fonte del testo