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I fondi di riserva, degli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario devono essere impiegati nei seguenti modi: mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle; contanti in cassa; titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario; cartelle fondiarie di propria emissione; cartelle di credito agrario; conti correnti con l'Istituto di emissione o con quelle aziende di credito con le quali gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario intrattengono rapporti di corrispondenza per il servizio di collocamento delle proprie cartelle. Rimane fermo, limitatamente al capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, il disposto dell'art. 83 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1961 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-24;1306~art1 · fonte del testo