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La misura della cauzione, prescritta dall'art. 11, terzo comma, del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' elevata a 120 milioni di lire.
Testo in vigore dal 22 marzo 1958 al 21 giugno 2011
