Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 179/1985

    Questione infondata
    13 giugno 1985

    La individuazione delle categorie di reddito da assoggettare a un dato tributo rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale è tenuto solo a collegare la imposizione ad un presupposto rivelatore di ricchezza ed a non operare scelte arbitrarie o irrazionali, e tali non sono, anche se discutibili, quelle che congiungono l'onere tributario a fonti di reddito reputate genericamente favorite dalla destinazione del tributo. Non può pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione dei principi di eguaglianza e della capacità contributiva - l'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174, il quale, modificando l'art. 14 della legge 15 aprile 1926, n. 765, stabiliva che il contributo speciale di cura era dovuto, a partire dal 1 luglio 1958, da tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni di cura o di turismo esercitavano industrie, commerci, arti o professioni, anche perché, sin dall'origine, tale contributo era costituito da un'addizionale all'imposta sui redditi prodotti nel Comune da detti soggetti, gravante pur essa, per definizione, solo su alcune categorie di redditi. Ne', d'altra parte, il fatto che esso sia stato abolito, come tanti altri tributi comunali, dai d.P.R. nn. 597 e 598 del 1973 può implicare un qualche riconoscimento di una sua illegittimità costituzionale, perché tale abolizione è conseguenza del riordinamento e ammodernamento del sistema dei tributi operato dal legislatore appunto con la riforma tributaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - della questione di legittimità costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che erano sottoposte all'imposizione del contributo in oggetto talune categorie che dall'operare in stazioni di cura non traevano alcun vantaggio, mentre ne erano escluse ingiustificatamente altre).

    Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 8 Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2011

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1958 al 21 giugno 2011. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Con effetto dal 1° luglio 1958 il contributo speciale di cura previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e' dovuto da tutti coloro che nelle localita' riconosciute stazioni di soggiorno, di cura o di turismo esercitano industrie, commerci, arti o professioni, ed e' corrisposto con una addizionale dell'uno per cento dei redditi colpiti dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in categoria B e C1. Ove detta imposta comunale non sia istituita, il contributo e' applicato ai redditi delle industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, in categoria B e C1, nonche' ai redditi esenti da tale imposta anche in virtu' di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art8 · fonte del testo