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La pena prevista dal primo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, e' fissata nell'ammenda da lire 2000 a lire 50.000.

Testo in vigore dal 22 marzo 1958 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art7 · fonte del testo