Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il penultimo comma e l'ultimo comma dell'art. 10 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n, 314, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto - legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, sono sostituiti dai seguenti:
tolto: «L'anzianita' relativa e' stabilita dalla graduatoria formata, al termine dei corsi, in conformita' delle disposizioni contenute nei regolamenti delle relative scuole.
tolto: «A parita' di anzianita' assoluta i sottotenenti provenienti dai corsi regolari avranno in ogni caso la precedenza; per gli altri l'anzianita' relativa verra' stabilita intercalando in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, uno proveniente dal corso d'integrazione per marescialli e due provenienti dagli ufficiali subalterni di complemento».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-05-19;909~art2 · fonte del testo