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[1]Il penultimo comma e l'ultimo comma dell'art. 10 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n, 314, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto - legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, sono sostituiti dai seguenti:

[2]«L'anzianita' relativa e' stabilita dalla graduatoria formata, al termine dei corsi, in conformita' delle disposizioni contenute nei regolamenti delle relative scuole.

[3]«A parita' di anzianita' assoluta i sottotenenti provenienti dai corsi regolari avranno in ogni caso la precedenza; per gli altri l'anzianita' relativa verra' stabilita intercalando in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, uno proveniente dal corso d'integrazione per marescialli e due provenienti dagli ufficiali subalterni di complemento».

Testo in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;909~art2 · fonte del testo