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[1]Il 2° comma dell'art. 36 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito con effetto dal 1° novembre 1938-XVII, dai, seguenti:

[2]«La promozione al grado di maggiore - a titolo di anzianita' - degli ufficiali riconosciuti idonei all'avanzamento, ha luogo in ordine di anzianita', salvo per coloro che abbiano superato il corso normale in seconda sessione di esami, i quali non potranno essere promossi - sempre in ordine di anzianita' - se non dopo effettuate le promozioni degli idonei a primo scrutinio.

[3]«I capitani che ripetano un anno di corso, verranno considerati - agli effetti dell'avanzamento - come facenti parte del corso nel quale ottengono l'idoneita', ferme rimanendo le disposizioni del precedente comma, a seconda che superino il corso normale a primo o secondo esame.

[4]«I capitani che per cause di forza maggiore - debitamente accertate - non possano frequentare o ultimare il corso normale cui sono assegnati, saranno ammessi al corso dell'anno accademico successivo e verranno considerati come appartenenti al corso che avrebbero dovuto frequentare; ma non potranno conseguire la promozione se non dopo il superamento del corso normale, salva l'applicazione del disposto del precedente articolo 33, sempre quando non debbano ripetere alcun anno di corso».

Testo in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;909~art3 · fonte del testo