[1]TABELLA
[2]Art. 1.
[3]Formalita' relative ad atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto: ((a) motocarrozzette e trattrici agricole.......... L. 150.000
- b)veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
- 1)autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e Trattori stradali fino a 110 KW.............." 150.000
- 2)autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW " 3.500
- 3)autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW " 1.750))
- C)Veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
- 1)fino a 7 quintali.............. L. 18.000
- 2)da oltre 7 fino a 15 quintali........ " 33.000
- 3)da oltre 15 fino a 30 quintali....... " 39.000
- 4)da oltre 30 fino a 45 quintali....... " 48.000
- 5)da oltre 45 fino a 60 quintali....... " 60.000
- 6)da oltre 60 tino a 80 quintali....... " 71.000
- 7)oltre 80 quintali.............. " 92.000
- D)Rimorchi di portata:
- 1)fino a 20 quintali............. L. 29.000
- 2)da oltre 20 fino a 50 quintali....... " 44.000
- 3)oltre 50 quintali.............. " 60.000
- E)Rimorchi per trasporto di persone:
- 1)fino a 15 posti............... L. 23.000
- 2)da 16 a 25 posti.............. " 27.000
- 3)da 26 a 40 posti.............. " 35.000
- 4)oltre i 40 posti.............. " 45.000 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n.692 ha disposto (con l'art. 8 comma 1) che le misure dell'imposta stabilite dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.
Testo vigente dal 11 luglio 1998
