L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1 gennaio 1978, alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dopo tale data.
Testo vigente dal 31 dicembre 1977
