L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1 gennaio 1978, alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dopo tale data.

Testo vigente dal 31 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~art7 · fonte su Normattiva