L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria. Le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4›, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere. Per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono state eseguite. 7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro

Testo vigente dal 17 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 25/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    L'applicazione di una sanzione amministrativa, effettuata mediante rinvio a quanto previsto per una piu` generale fattispecie assimilabile, non comporta violazione dell'art. 3 Cost..(Manifesta infondatezza, in riferimento al parametro citato, della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 2, comma terzo, L. 23 dicembre 1977 n. 952 - nel testo anteriore al d.l. n. 546, convertito nella L. n.692, del 1981 - in quanto assoggetta il mancato rispetto dei termini per le formalita` di trascrizione dell'ipoteca automobilistica presso il p.r.a., alla sanzione prevista, per l'omessa o tardiva richiesta di registrazione, dall'art. 67, L. n. 634 del 1972).

    Art. 3 cost. · Art. 2 Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~art2 · fonte su Normattiva