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Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo precedente l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala con le modalita' fissate dal decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede ad irrogare e riscuotere la sanzione ed a riscuotere l'imposta suppletiva.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1977 al 3 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~art3 · fonte su Normattiva