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Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1981 al 17 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~art3 · fonte su Normattiva