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Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sotto l'anno "a capo", dei vitelli sotto l'anno "a peso vivo" e della carne di vitello sotto l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 7 per cento del valore. Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sopra l'anno "a capo", dei vitelli sopra l'anno "a peso vivo" e della carne di vitello sopra l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1966 al 14 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1966-11-21;1045~art1 · fonte del testo