Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina e' la seguente: vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo e' inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte; bovini: altri animali vivi della specie bovina. Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini. Per tutti gli animali della specie bovina e' abolito il sistema di tassazione " a capo ")).

Testo in vigore dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 1966 al 14 gennaio 1970. 99 parole tolte, 86 parole aggiunte.

tolto: Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sotto l'anno "a capo", dei vitelli sotto l'anno "a peso vivo" e della carne di vitello sotto l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite alaggiunto: Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina e' la seguente: vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo e' inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte; bovini: altri animali vivi della specie bovina. Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valoretolto: . Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sopra l'anno "a capo", dei vitelli sopra l'anno "a peso vivo" e della carne di vitello sopra l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 5 aggiunto: per i vitelli e del 4,30 per cento del valore aggiunto: per gli altri bovini. Per tutti gli animali della specie bovina e' abolito il sistema di tassazione " a capo ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-11-21;1045~art1 · fonte del testo