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Per gli atti economici relativi al commercio dei seguenti prodotti l'imposta sull'entrata e' dovuta:

  • a)nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile per i pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
  • b)nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per il corallo, tanto allo stato grezzo che lavorato;
  • c)nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per le pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e per le confezioni in pellicceria, escluse quelle elencate all'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e quelle indicate nel penultimo comma del presente articolo;
  • d)nella misura del 5 per cento dell'entrata imponibile per gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino. L'aliquota d'imposta dell'8 per cento stabilita dall'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per le pelli da pellicceria e per le confezioni in pellicceria ivi indicate, si applica anche agli atti economici relativi al commercio di pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e confezioni di pellicceria di volpe platinata, nutria e caracul. Le stesse aliquote di cui ai commi precedenti sono applicabili per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 30 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;110~art2 · fonte del testo