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Per gli atti economici relativi al commercio dei seguenti prodotti l'imposta sull'entrata e' dovuta:
- a)nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile per i pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
- b)nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per il corallo, tanto allo stato grezzo che lavorato;
- c)nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per le pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e per le confezioni in pellicceria, escluse quelle elencate all'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e quelle indicate nel penultimo comma del presente articolo;
- d)nella misura del 5 per cento dell'entrata imponibile per gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino. L'aliquota d'imposta dell'8 per cento stabilita dall'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per le pelli da pellicceria e per le confezioni in pellicceria ivi indicate, si applica anche agli atti economici relativi al commercio di pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e confezioni di pellicceria di volpe platinata, nutria e caracul. Le stesse aliquote di cui ai commi precedenti sono applicabili per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 febbraio 1963, n. 190
4La L. 18 febbraio 1963, n. 190 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile: a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati. In tal senso restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110".
Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
