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La facolta' prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione alla imposta sull'entrata ivi contemplati, puo' essere esercitata anche relativamente alle entrate derivanti dal commercio del latte e dei suoi derivati, del sommacco in foglie, del legname resinoso da opera, delle pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria, delle acque e bevande gassate e del ghiaccio e delle carte da giuoco.
Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 30 dicembre 1956
