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Il secondo comma dell'art. 51 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente: "In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal precedente art. 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei giudici popolari son disposte con decreto del primo Presidente della Corte di appello".
Testo in vigore dal 13 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008
