Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 51 — Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello

Fino a quando non funzioneranno le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta dalla presente legge, la Corte di assise e' composta di un consigliere di Corte di appello, che la presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e di sei giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 9 della presente legge. Essa esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise. ((In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal precedente art. 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei giudici popolari son disposte con decreto del primo Presidente della Corte di appello)).

Testo vigente dal 14 dicembre 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1951

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 14 dicembre 1951. 49 parole tolte, 28 parole aggiunte.

… distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del tolto: Distretto aggiunto: distretto, designata con decreto del primo tolto: presidente della Corte di appello, assume nella attuale sua composizione aggiunto: Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del tolto: Distretto. Tuttavia i magistrati componenti la Corte di assise devono in ogni caso possedere i requisiti preveduti dall'art. 4, lettere a) e b), della aggiunto: distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. tolto: I giudici popolari devono possedere aggiunto: Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti tolto: dall'art. 9 della presente legge e le aggiunto: dal precedente art. 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie tolto: sono aggiunto: dei giudici popolari son disposte con decreto del primo tolto: presidente aggiunto: Presidente della Corte di appello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art51 · fonte del testo