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Nei casi indicati nell'art. 502 del Codice di procedura penale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove non ha sede la Corte di assise, dopo avere interrogato l'arrestato, lo mette immediatamente a disposizione del pubblico ministero presso la Corte di assise. Il pubblico ministero presso la Corte di assise, se non ritiene di procedere al giudizio direttissimo, restituisce gli atti al Procuratore della Repubblica che glieli ha rimessi.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1951 al 24 ottobre 1989

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