Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1989 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Abrogato dal 24 ottobre 1989
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1989 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Abrogato dal 24 ottobre 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1951 al 24 ottobre 1989. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi indicati nell'art. 502 del Codice di procedura penale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove non ha sede la Corte di assise, dopo avere interrogato l'arrestato, lo mette immediatamente a disposizione del pubblico ministero presso la Corte di assise. Il pubblico ministero presso la Corte di assise, se non ritiene di procedere al giudizio direttissimo, restituisce gli atti al Procuratore della Repubblica che glieli ha rimessi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-11-24;1324~art4 · fonte del testo