Gli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sono sostituiti dai seguenti: Art. 1. - "Per i contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, stipulati in seguito ad aggiudicazione ad asta pubblica ovvero mediante trattativa privata, e' accordato all'Amministrazione dei monopoli ed all'appaltatore il diritto di chiedere, durante il quinquennio contrattuale, rispettivamente la diminuzione o l'aumento delle indennita' stabilite nel contratto, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni gia' in vigore, quando la media dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso di un semestre, sia diminuita o aumentata di oltre il 10 per cento, in confronto a quella del mese in cui fu proclamata l'aggiudicazione o stipulato il contratto, ovvero a quella del semestre che determino' eventualmente il diritto alla precedente revisione". Art. 4. - "Nei casi di revisione, le nuove indennita' di gestione saranno fissate, con giudizio insindacabile che vincola senz'altro le parti interessate, e con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda, da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta da un consigliere della Corte dei conti, in qualita' di presidente; da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°; da un rappresentante dei magazzinieri di vendita dei generi di monopolio e da altro funzionario della Amministrazione dei monopoli di Stato, con le funzioni di Segretario e senza diritto al voto. "Il rappresentante dei magazzinieri viene designato dall'Associazione di categoria, alla quale sia iscritto il maggior numero dei gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio".

Testo vigente dal 29 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2383~artunico · fonte del testo