Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti: "L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto. Il regolamento stabilisce:

  • 1)le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
  • 2)le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".

Testo vigente dal 14 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art3 · fonte su Normattiva