L'imposta proporzionale di registro dovuta sui contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, nonche' sui contratti di appalto e sugli atti di concessione delle rivendite di generi di monopolio e' stabilita nella misura del 0,50 per cento da commisurarsi sull'ammontare dell'aggio o premio cumulato in ragione della durata delle convenzioni e sui maggiori corrispettivi pattuiti. Ove l'imponibile complessivo per tutta la durata del contratto o della concessione, ecceda i cinque milioni, il pagamento dell'imposta di registro puo' essere eseguito nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283.

Testo vigente dal 19 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1992~art1 · fonte del testo