Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, ratificato, con modificazioni, con la legge 22 marzo 1950, n. 144, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, puo' rendere obbligatorio, per le Province ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata od insufficientemente coltivata, in relazione alle qualita' dei fondi stessi ed ai metodi di coltivazione ordinari della localita', ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di conveniente e notevole incremento produttivo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-11-20;1354~art2 · fonte del testo